Studio Legale | Venezia Mestre

Esperti in

Problematiche Bancarie | Sovraindebitamento

Societario | Aste Immobiliari | Immigrazione

Contrattualistica | Bonus Edilizi | Recupero Crediti 


Benvenuti nel sito dello Studio Legale a Venezia Mestre: siamo esperti in problematiche bancarie, sovraindebitamento e recupero crediti. Offriamo la miglior tutela in gestione del superbonus e altri bonus edilizi.


Forniamo la miglior consulenza in contrattualistica, locazioni, aste immobiliari diritto dell'immigrazione e risarcimento danni.

 

Siamo a disposizione, per rispondere alle Vostre necessità.  

Condomini e locazioni e contrattualistica

Lo Studio Avvocato Angelini offre la miglior assistenza in materia di contrattualistica, analisi delle criticità nel rapporto di locazione, eventuali diffide, procedure di sfratto dirette alla liberazione degli immobili ed all'ottenimento del giusto risarcimento danni.

Gestione e recupero di crediti

Con oltre 30 milioni di euro di crediti recuperati nell'interesse dei Clienti, lo Studio si propone di individuare il miglior strumento per una gestione tempestiva dei crediti e per la loro migliore tutela giudiziale o stragiudiziale, per un integrale recupero

Aste immobiliari e esecuzioni

L'avv. Sebastiano Angelini è Custode Giudiziario e Delegato alla vendita per il Tribunale di Venezia, iscritto nell'elenco dei Delegati ex art. 179 ter cpc, gestendo la vendita con procedura competitiva di immobili residenziali e commerciali a Venezia, Jesolo ed in tutta la provincia di Venezia

Problematiche bancarie e societarie

Da oltre 30 anni i professionisti dello Studio Avvocato Angelini affiancano grandi Gruppi Bancari, Società e Clienti privati per la miglior gestione di ogni problematica bancaria o inerente a questioni societarie

Superbonus e altri bonus edilizi

Lo Studio Avvocato Angelini offre la miglior assistenza per ogni problematica connessa alla gestione dei bonus edilizi e rapporti con le banche, le imprese edili e contratti di appalto

Sovraindebitamento

Lo Studio Avvocato Angelini si offre come punto di riferimento per assistere il cliente nella miglior gestione di situazioni di sovraindebitamento, individuando le migliori opzioni e strumenti a tutela del patrimonio

Leader del settore

Lavoriamo in questo settore da oltre 30 anni e siamo orgogliosi di condividere con voi la nostra  esperienza. 

Garanzia di qualità

 Non prendiamo mai la via più breve. Facciamo tutto quello che possiamo e in modo scrupoloso, dall'inizio alla fine, senza scuse né scorciatoie. 

Aspettative elevate

Dai il massimo e lo otterrai. È ciò che ci insegna la nostra esperienza. Faremo sempre tutto il possibile per  raggiungere gli obiettivi più difficili. 

APPROFONDIMENTI


a cura di Sebastiano Angelini

avvocato

in Venezia, Mestre, Padova, Treviso

L'ACQUISTO DI DIAMANTI TRAMITE BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

IDB (Intermarket Diamond Business) e DPI (Diamond Private Investment S.p.a.) oltre alle banche Intesa San Paolo , GRUPPO BPM , MPS , UniCredit , sono state multate dall' Autorità Garante per la Concorrenza per aver dato corso ad operazioni di investimento in DIAMANTI senza informare i clienti sui rischi reali.


Diverse le censure rilevate:


dalle modalità omissive ed ingannevoli di offerta dei diamanti di investimento, alla violazione dei diritti dei consumatori in merito al recesso .


Ma la banche rispondono per il danno subito dal cliente?

RICONOSCIUTA IN GIUDIZIO LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER IL DANNO SUBITO DAL CLIENTE CHE HA INVESTITO IN DIAMANTI
Secondo il Tribunale di Verona, sulla banca grava uno specifico dovere di diligenza in mancanza del quale è responsabile del danno causato al cliente. 
Tribunale di Verona, 23.05.2019

DIAMANTI: RICONOSCIUTA LA NATURA DI CONTRATTI DI INVESTIMENTO e la conseguente responsabilità della Banca intermediaria

Così per il Tribunale di Lucca con sentenza n. 1674/2019 del 22 novembre 2019
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MUTUI : SULLA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Tribunale di Venezia in diverse sentenze ha confermato che la penale per la anticipata estinzione non costituisce un onere collegato alla erogazione del credito.


Si legge nella sentenza Tribunale di Venezia n. 982/2019 "il costo previsto contrattualmente per il caso di estinzione anticipata non è collegato esattamente alla erogazione del mutuo, ma assolve all’esigenza di remunerare la banca per il caso in cui il rapporto dovesse essere estinto anticipatamente per volontà del mutuatario" e ancora ", la penale per l’estinzione anticipata assolve alla funzione di corrispettivo per l’esercizio dello ius poenitendi e non integra un costo imposto al mutuatario per accedere al prestito bancario"

In altri termini, la penale di estinzione anticipata rileva quale corrispettivo per il recesso e non integra un costo imposto al mutuatario per accedere al prestito bancario


Nello stesso senso, Tribunale di Venezia, Sentenza n. 1090/2019  ove si legge: “Né risulta essere stata applicata la penale di estinzione anticipata. Ritiene questo giudice che tale importo non possa comunque annoverarsi fra le remunerazioni rilevanti ai fini dell’usura. La penale infatti non è un prezzo stabilito per il godimento della somma mutuata, ma un indennizzo dovuto per la possibilità, accordata al mutuatario, di svincolarsi dal mutuo, liberandosi così del pagamento degli interessi.


Conformi, ex multis il Tribunale di Treviso, Giudice Elena Merlo | 27.09.2018 | n.1849, Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 20.03.2019 | n.461 , Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi | 20.09.2018 | n.20774, Tribunale di Matera, Giudice Antonello Vitale | 24.01.2019 | n.51, Tribunale di Lucca, Giudice Carmine Capozzi | 04.01.2019 | n.25.


Da ultimo Cass 7.3.2022 n. 7352  la che conferma l’irrilevanza della penale di estinzione anticipata in quanto non è una remunerazione ma al contrario il corrispettivo per sciogliersi dall'impegno


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LA GIURISPRUDENZA SULLE LE FIDEIUSSIONI OMNIBUS

Con l’ordinanza n. 29810/2017 la Corte di Cassazione ha dichiarato che non sono escluse dall'accertamento della nullità le fideiussioni omnibus rilasciate in conformità allo schema contrattuale predisposto dall’ABI nel 2003.

Gli effetti potrebbero essere dirompenti stante la diffusione di tale schema contrattuale posto che all’Abi aderiscono la pressochè totalità delle banche italiane (l’Abi, si ricorda, ha, tra i propri compiti, quello di predisporre schemi negoziali che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela).

Ci si riferisce al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia (a cui all'epoca erano delegate le funzioni Antitrust relative al settore bancario) sulle fideiussioni che contengono le seguenti clausole:

 «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;


«qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»;


«i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»


Da ultimo la Cassazione Sezioni Unite: contratti nulli per le sole parti che riproducano quelle dello schema ABI, salvo prova di una diversa volontà delle parti (sentenza n. 41994/2021)



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SULLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO APPLICATA IN BANCA

La Cassazione civile a Sezione Unite (con la sentenza 20/06/2018 n° 16303) ha risolto il contrasto.

In linea con il principio affermato dalla Suprema Corte "andrà considerata solo l’eventuale eccedenza tra la CMS praticata e la CMS soglia"

E ancora, per la Giurisprudenza:

La CMS non si calcola nel calcolo del TEG per il periodo anteriore a Gennaio 2010.

La CMS va verificata seguendo la formula indicata da MINISTERO del TESORO e istruzioni della Banca di Italia.


Sulla validità della clausola.


Per i Trinbunali la Commissione di Massimo Scoperto è legittima se sufficientemente determinata.


Ancora, è la CMS è valida se sono stati indicati tutti gli elementi che ne consentono la deteminazione.


In senso contrario Trib. Pescara 23 giugno 2020.


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E.I. 179/2023 Immobile in Mestre (VE)

ESTRATTO avviso di vendita

LOTTO UNICO - IMMOBILE Via Napoli 21 - abitazione in appartamento senza garage situata a Mestre, Comune di Venezia. Piano I° e V° in una zona zone residenziale di tipo A (intensivo), il tutto in sufficiente stato di manutenzione.

 - Prezzo base € 98.430,00, offerta minima € 73.822,50. Vendita soggetta ad imposta di registro. Vendita sincrona telematica: 25.09.2024 ore 10.00. Informazioni e luogo della vendita: Custode Giudiziario, Avv. Sebastiano Angelini, tel. 041 8877709.




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